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Scadenze per la produzione dei metadati

Massimo Zotti
593 days ago

All’art. 4 del D.Lgs. 32/2010 vengono fissate le scadenze per la fornitura dei metadati:

  1. Le autorità pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli Allegati I e II del Decreto dovranno fornire i metadati relativi a tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2010.
  2. Le autorità pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate all’Allegato III dovranno fornire i metadati relativi a tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2013.
  3. Le autorità pubbliche che produrranno, gestiranno o aggiorneranno set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui al Decreto stesso, aggiorneranno i metadati relativi ai set di dati territoriali ed ai servizi corrispondenti entro novanta giorni dal collaudo o dalla validazione o dall’adozione dei set di dati territoriali nuovi o aggiornati.

Sembra tuttavia che, in occasione dell'ultima conferenza INSPIRE di Cracovia (22-25 Giugno di quest'anno) siano state rese pubbliche date che non coincidono con quelle descritte sopra. Chi era presente a Cracovia o è a conoscenza di notizie più recenti, e può fornire informazioni più precise?

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Ivo Planoetscher
590 days ago

Si, effettivamente leggendo le varie roadmap dal sito di INSPIRE ritroviamo queste date che sembra siano state discusse anche nella conferenza INSPIRE di Cracovia.

Attualmente studiando ciò che sta scritto nella direttiva europea, nelle varie disposizioni di esecuzionene e nel DLgs. 32/2010  scopriamo le seguenti differenze:

Termini Metadati:
 
DIRETTIVA 2007/2/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 marzo 2007:
Articolo 5, paragrafo 4:
"Le disposizioni di esecuzione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, ed entro il 15 maggio 2008. Tali disposizioni tengono conto delle pertinenti norme internazionali esistenti e delle esigenze degli utilizzatori, in particolare in relazione ai metadati sulla validità."
 
Articolo 6:
Gli Stati membri creano i metadati in base al seguente calendario:
Paragrafo a) "entro 2 anni dalla data di adozione delle disposizioni di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 4, per i set di dati territoriali corrispondenti alle
categorie tematiche elencate negli allegati I e II;"
Paragrafo b) "entro 5 anni dalla data di adozione delle disposizioni di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 4, per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate nell'allegato III."
 
Articolo 22, paragrafo 2:
Viene fatto riferimento agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE che fissa la procedura di regolamentazione (termini dei pareri del parlamento europeo e del consiglio europeo). Nella somma quì sembra sia previsto un termine di 6 mesi dalla proposta della commissione europea.

Le norme di attuazione relative ai metadati sono state poi emanate effettivamente al 03.12.2008 (REGOLAMENTO (CE) N. 1205/2008 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 2008).
Ciò significherebbe che secondo la legge europea entro il giorno 03.12.2010 gli stati membri dovrebbero fornire alla commissione europea i metadati dei geodati relativi agli annex 1 e 2 ed entro il giorno 03.12.2013 i metadati dei geodati relativi all'annex 3.
NOTA/DOMANDA: la richiesta viene rivolta dalla commissione europea agli stati membri a livello statale e non alle loro singole amministrazioni pubbliche?

La legislazione italiana, alla quale dobbiamo fare riferimento noi (?), prevede però delle date e dei termini diversi.
 
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 32 . Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE):
Articolo 4 (Metadati), paragrafo 5:
"Le autorità pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli Allegati I e II forniscono i metadati relativi a tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2010. Le autorità pubbliche che hanno prodotto,
gestito o aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate all’Allegato III forniscono i metadati relativi a tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2013."
 
Questo significa che secondo la legge italiana dobbiamo fornire a DigitPA (ex cnipa) entro il 24 dicembre 2010 i metadati dei geodati relativi agli annex 1 e 2 e entro il 24.12.2013 i metadati dei geodati relativi all'annex 3.
NOTA: la richiesta viene rivolta dallo stato italiano alle sue autorità pubbliche.
 
 
Termini servizi di rete (Network Services):
 
Relativamente ai servizi di rete esiste una norma di attuazione specifica (REGOLAMENTO (CE) N. 976/2009 DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 2009).
Questa definisce nell'articolo 4 (Accesso ai servizi di rete):
Paragrafo 1: "Entro il 9 maggio 2011, gli Stati membri forniscono con capacità operativa iniziale, i servizi di ricerca e consultazione."
Paragrafo 2: "Entro il 9 novembre 2011, gli Stati membri forniscono i servizi di ricerca e consultazione a norma del presente regolamento."
NOTA/DOMANDA: la richiesta viene rivolta dalla commissione europea agli stati membri a livello statale e non alle loro singole amministrazioni pubbliche?
 
La legislazione italiana, alla quale dobbiamo fare riferimento noi (?), sembra non preveda per ora delle date precise relativamente alla pubblicazione dei servizi di rete.
Nel DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 32 i servizi di rete vengono elencati nell'articolo 7 (Servizi di rete) con le loro funzionalità principali, ma non vengono specificate alcune date per la loro pubblicazione.
NOTA: questo vale per le autorità pubbliche dello stato italiano.
 
 
Termini armonizzazione dei dati:
 
Relativamente all'accesso a dati e servizi armonizzati esiste una norma di attuazione specifica (REGOLAMENTO (UE) N. 268/2010 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 2010).
Questa norma definisce all'articolo 8 (Disposizioni transitorie):
"Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni siano conformi al presente regolamento diciotto mesi dopo la sua entrata in vigore.
Se al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento sono in vigore disposizioni in materia di accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi, gli Stati membri garantiscono che tali disposizioni siano rese conformi al regolamento a decorrere dal loro rinnovo o dalla loro scadenza e comunque entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento."
 

La legislazione italiana, alla quale dobbiamo fare riferimento noi (?), definisce dei tempi abbastanza lunghi relativamente all'obbligo dell'armonizzazione dei geodati.
Nel DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 32 l'articolo 6 (Interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi) dice quanto segue:
"Le autorità pubbliche rendono disponibili set di dati territoriali raccolti ex novo e/o rielaborati in maniera estensiva ed i corrispondenti servizi entro due anni dall'adozione delle disposizioni comunitarie. Le autorità pubbliche rendono disponibili i rimanenti set di dati territoriali ed i servizi ad essi relativi ancora in uso entro sette anni dall'adozione delle predette disposizioni comunitarie di esecuzione."
 
Questo significa che secondo la legge italiana entro 2 anni dall'adozione delle disposizioni europee (penso che quì si faccia riferimento al REGOLAMENTO (UE) N. 268/2010 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 2010) dobbiamo fornire in forma armonizzata, cioè conformi ai modelli dati INSPIRE (attualmente solo disponibili per i geodati relativi all'annex 1), solo quei geodati e relativi servizi che sono stati raccolti ex novo o rielaborati in maniera estensiva.
 
Per tutti i restanti geodati disponiamo di 7 anni dall'adozione delle disposizioni europee per armonizzarli.
 
 
Termine monitoraggio delle IDT nazionali:

 
Nel nostro decreto di riferimento 32/2010 risulta interessante anche lo slittamento delle date del monitoraggio della IDT nazionale italiana rispetto a quelle fissate dalla direttiva europea INSPIRE:
 
DLgs. 32/2010, articolo 12 (Monitoraggio e rendicontazione), paragrafo 3:
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alla Commissione europea, entro il 15 maggio 2013 e, successivamente, con cadenza triennale, entro il 15 maggio, una relazione contenente informazioni su:
a) le modalità di coordinamento dei fornitori pubblici di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, degli utilizzatori di tali set di dati e servizi, degli organismi di intermediazione, e delle relazioni con i terzi e dell’organizzazione della garanzia di qualità;
b) il contributo delle autorità pubbliche o dei terzi al funzionamento e al coordinamento dell’infrastruttura per l’informazione territoriale;
c) l’utilizzo dell’infrastruttura per l’informazione territoriale;
d) gli accordi di condivisione dei dati stipulati tra autorità pubbliche;
e) i costi e i benefici connessi all’attuazione della presente direttiva.

La direttiva europea INSPIRE prevede per la prima relazione il 15 maggio 2010, cioè un termine già scaduto.

Insomma, ci sono delle differenze anche notevoli tra le date scritte nella direttiva europea con i vari regolamenti di esecuzione e le date scritte nel decreto italiano.
I consulenti legali della nostra amministrazione ci dicono che nel caso di differenze tra legge nazionale e legge europea vale la seconda e se questa non viene rispettata dallo stato membro, allora scattano delle penali anche sostanziali.

A questo punto mi chiedo se ci sono degli eventuali accordi tra lo Stato Italiano e l'UE che non conosciamo ancora e che potrebbero dare un senso all'emanazione del DLgs 32/2010.

Come vedete, i nostri dubbi li abbiamo ancora e se ci fosse qualcuno che sappia dissolverli gli saremo senz'altro molto grati.

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Pietro Blu Giandonato
589 days ago

Provo a dare qualche elemento utile alla discussione, in riferimento alle questioni giustamente sollevate da Ivo.

A mio avviso bisogna partire dal presupposto che la legislazione debba essere applicata in maniera piramidale, ovvero CE -> Stato Italiano -> Enti Locali, sebbene i Regolamenti siano atti che devono essere rispettati da tutti i soggetti facenti parte dell'UE. Ma qui parliamo di servizi tecnici, peraltro con parecchi gradi di propedeuticità in merito alle scadenze relative all'implementazione di tutti i "pezzi" che compongono INSPIRE, e dunque mi sembra opportuno che gli Enti Locali attendano disposizioni legislative italiane. Del resto INSPIRE si basa su una sorte di "federazione" di geoportali, con nodi di riferimento a livello di stati membri. Questi ultimi poi si dovranno necessariamente dare una propria struttura, che buon senso vorrà analogamente federale, ovvero lo Stato nel caso dell'Italia avrà come interlocutori le Regioni e probabilmente anche Province e Comuni per certi aspetti.

Il D.Lgs. 32/2010 recepisce chiaramente solo la parte relativa ai metadati e ai servizi della Direttiva INSPIRE, definendo le scadenze per l'implementazione dei primi e dei secondi.

Scadenze metadati

Il Reg. 1205/2008 che attua la Direttiva INSPIRE in merito ai metadati parla di 2 e 5 anni dalla sua entrata in vigore, non emanazione! I Regolamenti infatti hanno sempre un articolo alla fine titolato "Entrata in vigore" che definisce appunto l'entrata in vigore, normalmente 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le date del 24/12/2010 e del 24/12/2013 del D.Lgs. 32/2010 sono dunque perfettamente congruenti con le disposizioni comunitarie.

Scadenze servizi di rete

Il Reg. 976/2009 riguarda l'implementazione da parte degli Stati membri dei servizi di rete di cui agli art. 11 e 12 della Direttiva INSPIRE. Teniamo conto che questo verrà modificato da un nuovo Regolamento che verrà emanato prossimamente, che introduce maggiore dettaglio per quanto riguarda i servizi di scaricamento (download) e conversione (transformation) e ulteriori nuove scadenze per essi (18 e 24 mesi dalla sua entrata in vigore). Tutte date rivolte esclusivamente agli Stati Membri, dunque non ai soggetti a livello nazionale (Enti Locali).

Condizioni armonizzate di accesso a dati e servizi

Il Reg. 268/2010 fa riferimento all'art. 17 par. 8, ovvero condizioni di accesso ai set di dati territoriali e servizi relativi degli Stati membri da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari. Tra l'altro bisogna fare chiarezza su cosa va armonizzato: solamente l'accesso a dati e servizi, non il modello dei dati. Attualmente la legislazione europea non ha emanato alcun modello di dati, ma solamente delle linee guida relative ad alcuni data set, redatte dai rispettivi gruppi di lavoro appositamente costituiti. Per maggiori dettagli vedere la pagina "Data Specifications" del sito web INSPIRE, sezione Guidelines.

Infine, riguardo la validità delle legislazioni in caso di discrepanza e alle responsabilità in caso di inadempienze, i legali avranno certamente le idee più chiare.

Insomma, rimangono molte questioni ancora aperte, ma penso che condividere le nostre perplessità e scambiarci i nostri pareri sia assolutamente fondamentale per fare le scelte giuste ora, che magari saranno cruciali di qui a qualche anno. Questo forum mi sembra un ottimo luogo per raggiungere i nostri obiettivi.

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Luisa Manigas
574 days ago

Ciao,

concordo con Ivo sull'interpretazione delle varie scadenze. A questo proposito vorrei chiedervi, visto che la prossima scadenza è quella del 24 dicembre, ed è relativa all'invio dei metadati al Ministero Ambiente (PCN? RNDT?) da parte delle amministrazioni pubbliche italiane, avete già avuto esperienza diretta dell'invio? avete provato a inviare qualche metadato? sapete come si svolgerà l'intero processo di invio? sarà solo su base volontaria delle singole PA o ciascuna riceverà una sollecitazione più o meno formale da parte del Min Ambiente o di DIGITPA ad effettuare l'attività di invio?

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Pietro Blu Giandonato
573 days ago

@Luisa

Il D.Lgs. 32/2010 prevede all'art. 4 che le autorità pubbliche predispongano i metadati, non mi pare ci sia nulla da "mandare" al Ministero.

Quest'ultimo d'altro canto ha il compito (ai sensi dell'art. 3) di verificare annualmente, nell'ambito delle procedure di monitoraggio e rendicontazione (art. 12), che le autorità pubbliche abbiano effettivamente predisposto i metadati.

In definitiva, le autorità pubbliche devono solo preoccuparsi di creare i metadati per ora. Il Ministero dovrebbe poi "bussare" alle loro porte per ottenerli. E non c'è ancora una procedura ufficiale in tal senso.

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Ivo Planoetscher
567 days ago

Nell'art. 4 (metadati), paragrafo 5 il D.Lgs. 32/2010 non parla di predisposizione, bensì di fornitura:
"Le autorità pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli Allegati I e II forniscono i metadati relativi a tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2010. Le autorità pubbliche che hanno prodotto,
gestito o aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate all’Allegato III forniscono i metadati relativi a tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2013."

Se nel D.Lgs. 32/2010 non mi è sfuggito qualche cavillo che ci permette di predisporre solamente i metadati, allora dobbiamo fornire DigitPA i metadati relativi ad annex 1 e 2 entro il 24.12.2010.

Francamente non credo che il paragrafo 5 dell'art.4 lasci spazio ad interpretazioni diverse.

Se non dobbiamo FORNIRE i metadati a DigitPA, come può essere costituito il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) che secondo l'art. 5 del D.Lgs. 32/2010 "costituisce il catalogo nazionale dei metadati" ?

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